Tu sei qui: PoliticaConte trova intesa con Regioni, approvata legge quadro su spostamenti e riaperture /I PUNTI
Inserito da (Maria Abate), sabato 16 maggio 2020 09:01:22
Trovato l'accordo tra le Regioni nel Consiglio dei Ministri riunitosi ieri, venerdì 15 maggio 2020, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. In tarda serata, dopo ore di discussione, il CdM ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all'interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.
Fino al 3 giugno no a spostamenti fuori Regione, salvo salute, lavoro o urgenza. Poi consentiti viaggi da e verso l'estero. Persisterà l'obbligo della quarantena per chi ha contatti con positivi. Sanzioni da 400 a 3mila euro per chi viola le regole, aggirandole (previsto anche lo stop delle attività da 5 a 30 giorni). Di seguito i punti nel dettaglio.
A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all'interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l'estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l'estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell'autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
Resta vietato, l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.
Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di Sanità e al Comitato tecnico-scientifico.
In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.
Tra le proposte inserite nell'accordo e accolte da Conte, quella di fare indossare le mascherine ai clienti dei ristoranti ogni volta che non si è seduti al tavolo. E poi, igienizzanti per le mani e mascherine ai camerieri, consumazioni al banco solo se è possibile la distanza di un metro. Non saranno consentiti buffet. Per quanto riguarda le spiagge, anche quelle libere, si prevede un metro la distanza tra le persone (come nei ristoranti) e saranno vietati i giochi e gli sport di gruppo. Rispetto ai protocolli Inail, nell'incontro tra governo e Regioni il premier ha detto che non è necessario il rispetto letterale dei protocolli di sicurezza indicati dall'Inail, ma i protocolli differenziati delle regioni devono rispettare i principi chiave delle linee guida.
Nel documento proposto dalle Regioni si chiede che sia controllata la temperatura ai clienti di supermercati e centri commerciali (sopra ai 37,5 gradi non si potrà entrare) e che nei negozi i clienti indossino sempre la mascherina. In quelli del settore dell'abbigliamento dovranno avere anche i guanti. Per quanto riguarda i centri estetici, gli operatori dovranno indossare la mascherina e, chiedono i governatori, bagno turco e sauna dovranno restare chiusi. Distanza obbligatoria tra i clienti di un metro, come per i saloni dei parrucchieri, dove non potranno più esserci riviste da sfogliare.
Altro capitolo sono i provvedimenti di sicurezza per le scuole. I governatori chiedono che sia previsto un insegnante ogni 5 bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, mentre gli studenti tra 6 e 14 anni sarà sufficiente un insegnante ogni 10 alunni. In questo caso dovranno anche indossare la mascherina, meglio se colorata. Negli asili e nelle materne i giochi dovranno essere ad uso esclusivo di un singolo gruppo, ma andranno disinfettati.
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale ("Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità"), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
*****
Infine, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato nove leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha quindi deliberato di non impugnare la legge della Regione Campania n. 6 del 12/03/2020, recante "Misure a sostegno dei proprietari di immobili abusivi acquistati in oggettiva buona fede e modifiche urgenti di leggi regionali in materia di governo del territorio".
SCARICA IN BASSO IL TESTO FINALE CONDIVISO DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI
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